L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 155 del 22 maggio 2019 con cui ha accolto un’istanza di interpello, redatta dal nostro studio, riconoscendo la possibilità per le società editrici che hanno liquidato l’IVA mediante applicazione del regime speciale monofase di cui all’art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/72, di portare in detrazione l’imposta (mediante emissione di nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del DPR 633/1972) in caso di insolvenza del cliente (nella fattispecie un distributore nazionale).
L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione prospettata dal nostro studio riconoscendo che l’articolo 26 del Dpr 633/72 trova fondamento nell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA e che ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell’IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA, da cui deriva in particolare che, nella sua qualità di collettore d’imposta per conto dello Stato, l’imprenditore dev’essere sgravato interamente dell’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 23/11/2017, C-246/16).
L’Agenzia ha concluso precisando che l’applicazione del regime speciale IVA editoria, pur derogando espressamente alle disposizioni dei titoli primo e secondo del Dpr 633/72, non può violare i principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l’IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell’IVA monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell’art. 26 Dpr 633/72, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell’editore.