Approfondimenti

Risposta N.155 Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 155 del 22 maggio 2019 con cui ha accolto un’istanza di interpello, redatta dal nostro studio, riconoscendo la possibilità per le società editrici che hanno liquidato l’IVA mediante applicazione del regime speciale monofase di cui all’art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/72, di portare in detrazione l’imposta (mediante emissione di nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del DPR 633/1972) in caso di insolvenza del cliente (nella fattispecie un distributore nazionale).

L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione prospettata dal nostro studio riconoscendo che l’articolo 26 del Dpr 633/72 trova fondamento nell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA e che ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell’IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA, da cui deriva in particolare che, nella sua qualità di collettore d’imposta per conto dello Stato, l’imprenditore dev’essere sgravato interamente dell’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 23/11/2017, C-246/16).

L’Agenzia ha concluso precisando che l’applicazione del regime speciale IVA editoria, pur derogando espressamente alle disposizioni dei titoli primo e secondo del Dpr 633/72, non può violare i principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l’IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell’IVA monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell’art. 26 Dpr 633/72, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell’editore. 

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Risposta Agenzia delle Entrate del 8 novembre 2018

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta (n. 65 del 8/11/2018) con cui ha accolto l’istanza di interpello di valutazione anti abuso del diritto, redatta dal nostro studio in collaborazione con il dott. Andrea Pedroni, relativa a una articolata operazione di scissione parziale proporzionale avente a oggetto complessi immobiliari e caratterizzata dalla costituzione di quattro nuove società beneficiarie. 

La risposta conferma la linea interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, dopo la codificazione del principio dell’abuso del diritto nell’articolo 10-bis della legge 212/2000, in relazione alle operazioni di scissione: tali operazioni non sono mai considerate operazioni idonee a determinare un indebito risparmio di imposta di per se stesse (con piena legittimità fiscale tanto delle scissioni proporzionali quanto di quelle non proporzionali)  e neppure quando sono seguite dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa o nelle società beneficiarie, nel caso in cui sia rispettivamente mantenuto o trasferito un ramo di azienda ex art. 2555 c.c.  Viceversa permangono margini di dubbio in relazione all’operazione di scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa o nelle società beneficiarie, nel caso in cui sia stato, rispettivamente, mantenuto o trasferito, un patrimonio non avente natura di complesso aziendale ex art. 2555

Magistra Banca e Finanza

Rivista di  diritto bancario e finanza (del sito Tidona e Associati)

https://www.tidona.com/il-contratto-di-mutuo-ed-il-piano-di-ammortamento/